Art. 187
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 24.
[2]Gli impiegati civili, destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennita' o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.
[3]Uguale trattamento sara' fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di citta', ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 21 luglio 1968 · versione 0 su Normattiva