Art. 187

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 24.

[2]Gli impiegati civili, destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennita' o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

[3]Uguale trattamento sara' fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di citta', ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 21 luglio 1968 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art187 · fonte su Normattiva