Art. 187

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1968 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 15 giugno 1893, art. 24.

[2]Gli impiegati civili, destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennita' o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

[3]Uguale trattamento sara' fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di citta', ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare. 52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

52

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 112 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 187 del R. D. 21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari)".

Testo vigente dal 21 luglio 1968 al 24 maggio 1974 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art187 · fonte su Normattiva