Art. 187
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 24.
[2]Gli impiegati civili, destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennita' o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.
[3]Uguale trattamento sara' fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di citta', ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare. 52
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
52La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 112 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/1968, n. 184), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 187 del R. D. 21 febbraio 1895, n. 70 (T.U. delle leggi sulle pensioni civili e militari)".
Testo vigente dal 21 luglio 1968 al 24 maggio 1974 · versione 52 su Normattiva