Art. 189
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[1]Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 10.
[2]Ogniqualvolta un impiegato godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire ottocento, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato, di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sara' questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire duemila.
[3]Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire duemila ed oltre, il pagamento della pensione rimarra' per intiero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.
[4]Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 7 maggio 1938 · versione 0 su Normattiva