Art. 189
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[1]Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 10.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 420)).
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 420)).
[4]Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.
Testo vigente dal 7 maggio 1938 al 24 maggio 1974 · versione 34 su Normattiva