Art. 189

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[1]Legge 19 luglio 1862, n. 722, art. 10.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 420)).

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 420)).

[4]Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate con lo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

Testo vigente dal 7 maggio 1938 al 24 maggio 1974 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art189 · fonte su Normattiva