Art. 19

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 17 ottobre 1881, n. 435, art. 1 e 6; legge 29 gennaio 1885, art. 1 e 7.

[2]Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, i tenenti generali, maggiori generali e gli ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi del regio esercito, esclusione fatta del corpo dei veterani ed invalidi, come pure gli ufficiali dei corpi militari della regia marina, che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle leggi relative a questa posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

[3]Possono parimenti far valere tale diritto gli ufficiali superiori od inferiori del regio esercito, esclusi quelli del corpo invalidi e veterani, e gli ufficiali di tutti i corpi militari della regia marina, che non siano stati compresi per due volte nelle liste di avanzamento.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art19 · fonte su Normattiva