Art. 25
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 17.
[2]Per i funzionari coloniali e gl'impiegati civili dello Stato non dipendenti dai ministeri della guerra e marina, l'applicazione ai singoli casi dell'articolo precedente, sara' fatta previo parere del consiglio superiore di sanita'; per i militari dell'esercito e dell'armata si seguiranno le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermita' da essi contratte per causa di servizio, le quali norme saranno pure applicate agl'impiegati civili dipendenti dai ministeri della guerra e della marina.
[3]La misura della pensione, sara' determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive disposizioni sulle pensioni.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva