Art. 25

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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 17.

[2]((Per l'applicazione, ai singoli casi, dell'articolo precedente, si seguiranno, tanto per i militari, quanto per i funzionari coloniali e gli altri impiegati civili dello Stato, da qualunque amministrazione dipendano, le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermita' da essi contratto per causa di servizio)).

[3]La misura della pensione, sara' determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive disposizioni sulle pensioni.

Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art25 · fonte su Normattiva