Art. 25
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[1]Legge 15 giugno 1893, art. 17.
[2]((Per l'applicazione, ai singoli casi, dell'articolo precedente, si seguiranno, tanto per i militari, quanto per i funzionari coloniali e gli altri impiegati civili dello Stato, da qualunque amministrazione dipendano, le stesse norme prescritte per l'accertamento delle altre infermita' da essi contratto per causa di servizio)).
[3]La misura della pensione, sara' determinata tanto per i funzionari ed impiegati civili, quanto per i militari dell'esercito e dell'armata e per gli operai borghesi dipendenti dai ministeri della guerra e della marina, in base alle rispettive disposizioni sulle pensioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974 · versione 26 su Normattiva