Art. 26

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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 7.

[2]Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato, dal governo, nominato al suo primo impiego, o ammesso, con titolo regolare registrato alla corte dei conti, nella qualita' di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi pero' il servizio prestato prima dell'eta' di venti anni compiuti.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art26 · fonte su Normattiva