Art. 4
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 5.
[2]Il governo potra', salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilita', collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorche' non ne faccia domanda.
[3]Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale, dovra' essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva