Art. 4
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 5.
[2]Il governo potra', salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilita', collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorche' non ne faccia domanda.
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974 · versione 26 su Normattiva