Art. 4

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 14 aprile 1864, art. 5.

[2]Il governo potra', salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilita', collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto, a termini degli articoli precedenti, ancorche' non ne faccia domanda.

[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 21 NOVEMBRE 1923, N. 2480)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art4 · fonte su Normattiva