Art. 44
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[1]Legge 14 maggio 1865, n. 2279, art. 2, e capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864 approvato con la legge stessa, art. 30 e 31: legge 27 aprile 1885, n. 3048 articolo 1, e capitolati per l'esercizio della rete mediterranea e della rete adriatica annessi alta legge stesso, art. 104; legge 5 marzo 1893, n. 125, articolo unico, e convenzione 17 dicembre 1892 allegata a detta legge, art. 7.
[2]Gl'impiegati dello Stato che erano gia' sottoposti alla ritenuta per le pensioni di riposo, passati al servizio della societa' delle ferrovie dell'alta Italia, per effetto della legge 14 maggio 1865, n. 2279, e da questa alle societa' esercenti le due reti adriatica e mediterranea, per la legge 27 aprile 1885, n. 3048, o alla ditta esercente la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Garda, a' termini della legge 5 marzo 1893, n. 125, conservano il diritto al collocamento a riposo ed alla liquidazione della pensione, giusta le disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato.
[3]Le pensioni a favore dei detti impiegati, liquidate secondo le norme per gli impiegati civili dello Stato, verranno pagate, in comune dal governo e dalla societa'. Questa corrispondera' quanto potrebbe spettare all'impiegato a tenore del suo regolamento per l'ammontare delle ritenute operate; il governo supplira' per integrare la pensione liquidata.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva