Art. 46

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[1]Legge 6 febbraio 1881, n. 29, art. 6 e 7.

[2]Agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali, richiamati in servizio in via ordinaria o straordinaria, per effetto della legge 6 febbraio 1881, n. 29, si considerera' come utile per il conseguimento della pensione, il tempo decorso dal giorno in cui presero servizio presso i consigli degli ospizi.

[3]Questa disposizione sara' estesa anche a coloro che passarono da altre amministrazioni governative alle segreterie dei consigli degli ospizi, o che per contrario, da queste ultime, passarono nelle amministrazioni dello Stato, delle provincie e dei comuni, prima o dopo la legge 3 agosto 1862, n. 753, e che non ottennero il collocamento a riposo prima del 6 febbraio 1881, sempre che possano comprovare con titoli legali la loro posizione giuridica.

[4]La pensione sara' ripartita a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, la provincia e i comuni avranno corrisposto.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art46 · fonte su Normattiva