Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
[2]Il servizio prestato nella qualita' di prefetto, d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sara', agli effetti della pensione, aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purche' non abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e, coll'aggiunta del terzo, non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.
[3]Rimangono pero' ferme le disposizioni generali per il computo degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva