Art. 52

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[1]Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4.

[2]Il servizio prestato nella qualita' di prefetto, d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sara', agli effetti della pensione, aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purche' non abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e, coll'aggiunta del terzo, non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.

[3]Rimangono pero' ferme le disposizioni generali per il computo degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art52 · fonte su Normattiva