Art. 52

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[1]Legge 14 luglio 1887, art. 5; legge 11 luglio 1889, art. 4.

[2]Il servizio prestato nella qualita' di prefetto, d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console sara', agli effetti della pensione, aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purche' non abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e, coll'aggiunta del terzo, non si eccedano i venticinque anni di tempo utile per la pensione.29

[3]Rimangono pero' ferme le disposizioni generali per il computo degli anni utili per conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del funzionario.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

29

Il Regio Decreto 21 novembre 1923, n. 2480, come modificato dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Il limite di servizio indicato nel primo comma articolo 52 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' ridotto a venti anni. Le disposizioni di detto art. 52, nonche' quelle dell'art. 6 del testo unico medesimo, si applicano nel solo caso del collocamento a riposo per ragioni di servizio".

Testo vigente dal 1 gennaio 1924 al 24 maggio 1974 · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art52 · fonte su Normattiva