Art. 56

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[1]Legge 7 febbraio 1865, art. 5: legge 26 marzo 1865, art. 7 (testo unico, art. 35).

[2]Ai militari che facevano parte dell'esercito nazionale al 7 febbraio 1865, o dell'armata al 26 marzo 1865, sono senz'altro computati i servizi e le campagne fatte, sia in eserciti o in armate regolari estere, sta in quelli o quelle dei vari governi provvisori d'Italia dal 1818 in poi.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art56 · fonte su Normattiva