Art. 62

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[1]Legge 7 giugno 1875, art. 2; legge 28 giugno 1885, art. 12 (testo unico, art. 40).

[2]Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato, e' computato.

[3]Legge 5 luglio 1882, n. 854, articoli 8 e 9 (testo unico stipendi 27 agosto 1887, n. 4919, articoli 10 e 11, e testo unico pensioni 22 aprile 1888, art. 40).

[4]E' pure computato il servizio prestato sotto le armi, in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva ascritta all'esercito ed all'armata, e da quelli assegnati alla milizia mobile, i quali sieno provvisti di pensione vitalizia.

[5]Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sara' accresciuta, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 8 maggio 1921 · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art62 · fonte su Normattiva