Art. 62
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[2]Il tempo di servizio prestato sotto le armi dai militari di truppa chiamati dal congedo illimitato, e' computato. Legge 5 luglio 1882, n. 854, articoli 8 e 9 (testo unico stipendi 27 agosto 1887, n. 4919, articoli 10 e 11, e testo unico pensioni 22 aprile 1888, art. 40).
[3]E' pure computato il servizio prestato sotto le armi, in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, dagli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della riserva ascritta all'esercito ed all'armata, e da quelli assegnati alla milizia mobile, i quali sieno provvisti di pensione vitalizia.
[4]Al rinvio in congedo illimitato, la loro pensione primitiva sara' accresciuta, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.
[5]((Pero' il servizio per richiamo in occasione della guerra durante il periodo dal 24 maggio 1915, al 31 ottobre 1920 prestato dagli ufficiali della riserva e da quelli che provvisti di pensione, dalla riserva passarono nella milizia territoriale, e' valido a tutti gli effetti di pensione, tenendo conto anche dei gradi e degli stipendi raggiunti, ed anche per la riversibilita' della pensione medesima alle loro vedovo ed orfani, come continuazione di quello precedentemente prestato)).25
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 464
25La L. 7 aprile 1921, n. 464 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione contenuta nell'articolo precedente, in quanto riguarda la riversibilita' della pensione alle vedove ed agli orfani, e' applicabile anche agli ufficiali alla posizione di congedo provvisorio"; -(con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili a tutti gli ufficiali in essa contemplati che siano stati ricollocati in congedo dopo il 24 maggio 1915, nonche' alle loro famiglie"; -(con l'art. 4, comma 2) che "Agli ufficiali predetti ed alle loro famiglie, sono estese li disposizioni dal R. decreto 18 novembre 1920, numero 1626 con effetto da una data non anteriore al 1° ottobre 1919".
Testo vigente dal 8 maggio 1921 al 15 luglio 1921 · versione 23 su Normattiva