Art. 63
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[2]Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualita' e' aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 9 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva