Art. 63

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 23 (testo unico, art. 42).

[2]Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualita' e' aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 9 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art63 · fonte su Normattiva