Art. 63
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[2]Agli ufficiali delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena ed ai marescialli d'alloggio, brigadieri e carabinieri dei carabinieri reali, il servizio effettivo da essi prestato in dette armi e qualita' e' aumentato d'un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. 21
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494
21Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Sono aboliti, pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che liquideranno la pensione in base al presente decreto, gli aumenti stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonche' l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico".
Testo vigente dal 9 aprile 1919 al 24 maggio 1974 · versione 20 su Normattiva