Art. 82
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 21.
[2]Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potra' essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi e' minore di venti anni, e della meta' se supera i venti anni.
[3]Qualora pero' le infermita' derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecita', amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avra' diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo pero' mai il massimo stabilito dall'articolo 76.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 ottobre 1919 · versione 0 su Normattiva