Art. 82
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[1]Legge 14 aprile 1864, art. 21.
[2]Nel caso espresso nell'articolo 2, la pensione non potra' essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi e' minore di venti anni, e della meta' se supera i venti anni.
[3]Qualora pero' le infermita' derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecita', amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avra' diritto ai quattro quinti della media degli stipendi, non eccedendo pero' mai il massimo stabilito dall'articolo 76. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito con modificazioni dalla L. 21 agosto 1921, n. 1144, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Sono abrogati per cio' che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70. Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto".
Testo vigente dal 1 ottobre 1919 al 24 maggio 1974 · versione 21 su Normattiva