Art. 86
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[2]Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sara', in ogni caso, aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 febbraio 1907 · versione 0 su Normattiva