Art. 86

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 1 febbraio 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8.

[2]Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sara', in ogni caso, aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 1 febbraio 1907 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art86 · fonte su Normattiva