Art. 86

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[1]Legge 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1; legge 15 giugno 1893, art. 8.

[2]Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sara', in ogni caso, aggiunto alla media triennale o quinquennale degli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti.6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1906, n. 691

6

La L. 27 dicembre 1906, n. 691 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabiliti pei tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente dall'art. 86 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e' fissata in L. 300 ed e' esteso anche agli ufficiali subalterni".

Testo vigente dal 1 febbraio 1907 al 1 luglio 1956 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art86 · fonte su Normattiva