Art. 88
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[2]I militari di truppa collocati a riposo per anzianita' di servizio hanno diritto al minimo della pensione assegnata al loro grado dalle annesse tabelle II e III, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i venti, all'aumento annuo indicato dalle tabelle medesime sino al conseguimento del massimo.
Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva