Art. 88

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[1]Legge 27 giugno 1850, art. 7; legge 20 giugno 1851, art. 7; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 18).

[2]I militari di truppa collocati a riposo per anzianita' di servizio hanno diritto al minimo della pensione assegnata al loro grado dalle annesse tabelle II e III, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente i venti, all'aumento annuo indicato dalle tabelle medesime sino al conseguimento del massimo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art88 · fonte su Normattiva