Art. 90

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[1]Leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89 art. 5 (testo unico, art. 29).

[2]Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

[3]I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

[4]Questi aumenti possono essere computati al disopra del massimo fissato dalla tabella.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 30 luglio 1911 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art90 · fonte su Normattiva