Art. 90
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[2]Godranno dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.
[3]I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contino sei anni di servizio nel loro grado e venti di permanenza nella loro arma, come pure i macchinisti di 1ª e 2ª classe, ed i nocchieri di 1ª classe ed altri pareggiati a quest'ultimo grado e classe, del corpo reale equipaggi, che contino sei anni di servizio nel loro grado e classe, avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 luglio 1911, n. 690
12La L. 6 luglio 1911, n. 690 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Sono aboliti, per i sottufficiali, gli aumenti della pensione stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70". Ha inoltre disposto (con l'art.28, comma 1) che "I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuto il 29° anno di servizio, dovranno essere collocati a riposo dopo un anno, ed avranno diritto ad una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno".
L. 6 luglio 1911, n. 683
13La L. 6 luglio 1911, n. 683 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "E' abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per i graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado".
Testo vigente dal 1 agosto 1911 al 18 gennaio 1913 · versione 12 su Normattiva