Art. 95

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 17 ottobre 1881, art. 7; legge 29 gennaio 1885, articolo 8 (testo unico, articolo 19 e 45).

[2]Gli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario hanno diritto alla pensione di riposo liquidata secondo le norme espresse nel precedente capo I, e nella sezione 1ª del presente capo.

[3]Qualora essi non raggiungano gli anni di servizio richiesti per aver diritto alla pensione di riposo, viene loro liquidata, colle medesime norme, una pensione proporzionata agli anni di servizio prestato all'atto del collocamento in posizione di servizio ausiliario.

[4]In questo assegnamento sono calcolati gli aumenti corrispondenti alle navigazioni ed alle campagne fatte, anche quando si tratti di ufficiali che non contino gli anni di servizio richiesti per essere collocati a riposo.

[5]In ogni caso l'assegno annuo dovuto a titolo di pensione, all'ufficiale in servizio ausiliario, non potra' mai oltrepassare il massimo della pensione di riposo.

Testo vigente dal 23 marzo 1895 al 24 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art95 · fonte su Normattiva