Art. 19

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[1]Salve le disposizioni speciali di che all'art. 9, n. 2, e le eccezioni esplicitamente fatte dalla presente Legge, e' obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

[2]§ 1.

[3]Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:

[4]1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione.

[5]§ 2.

[6]Saranno scritti sulla carta da centesimi venticinque:

[7]2. Le copie degli atti in forma privata da presentarsi allo Uffizio di Registro per gli effetti della registrazione.

[8]§ 3

[9]Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:

[10]3. Le procure per comparire avanti i Pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti, si' per originale che per copia, dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, escluse le copie delle sentenze;

[11]4. Le copie degli atti pubblici, civili e stragiudiziali da presentarsi all'Uffizio di Registro per gli effetti della registrazione;

[12]5. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle Autorita', dalle Amministrazioni e dai Funzionari ed Uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle Curie o Cancellerie religiose e dai Ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

[13]6. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai Regolamenti di polizia urbana e rurale.

[14]§ 4.

[15]Saranno scritti sulla carta da lire una:

[16]7. Le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte, non che gli atti indicati al n. 2 del precedente articolo 9, quando non si voglia far uso della carta speciale ivi stabilita;

[17]8. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai Notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 22, 23, 24 e 25 del presente articolo, e 37, 38 e 39 del successivo articolo 20;

[18]9. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai Cancellieri, Segretari ed altri Funzionari e Ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 22, 23 e 24 del presente articolo, 38 e 39 del successivo articolo 20;

[19]10. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termine delle Leggi civili e commerciali debbonsi fare nella Gazzetta ufficiale ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

[20]11. Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

[21]12. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli Agenti di cambio e dai Sensali, Mezzani o pubblici Mediatori, riguardanti affari commerciali;

[22]13. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli Uffici ipotecari;

[23]14. Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilita' pubblica;

[24]15. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri Corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle Curie o Cancellerie religiose e presso i Ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

[25]16. Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non sieno ritenuti dai Notari;

[26]17. Gli estratti dei libri o registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico Ufficiale;

[27]18. Oltre quelli accennati al numero 6 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti;

[28]19. Le copie delle sentenze dei Pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai Cancellieri ed altri Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario;

[29]20. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi Tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia Giudice, Arbitro, Perito, Cancelliere, Avvocato, Causidico, Usciere o Notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti;

[30]21. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Pretori per commissione o delegazione di un Tribunale o altra Autorita' giudiziaria superiore.

[31]§ 5.

[32]Saranno scritti sulla carta da lire due:

[33]22. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali per un atto o contratto, ancorche' soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei Corpi riconosciuti dalla Legge; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione e' dalla Legge richiesto.

[34]Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai Pretori;

[35]23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

[36]24. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei Pretori;

[37]25. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 26 luglio 1882 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art19 · fonte su Normattiva