Art. 19

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[1]Salve le disposizioni speciali di che all'art. 9, n. 2, e le eccezioni esplicitamente fatte dalla presente Legge, e' obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

[2]§ 1.

[3]Saranno scritti sulla carta da centesimi dieci:

[4]1. Gli atti, decreti, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti in quanto non siano soggetti ad una maggior tassa di bollo al momento della loro formazione.

[5]§ 2.

[6]Saranno scritti sulla carta da centesimi venticinque:

[7]2. Le copie degli atti in forma privata da presentarsi allo Uffizio di Registro per gli effetti della registrazione.

[8]§ 3

[9]Saranno scritti sulla carta da centesimi cinquanta:

[10]3. Le procure per comparire avanti i Pretori, qualunque sia la loro forma, e tutti gli atti, si' per originale che per copia, dei procedimenti in materia contenziosa o di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, escluse le copie delle sentenze; 1

[11]4. Le copie degli atti pubblici, civili e stragiudiziali da presentarsi all'Uffizio di Registro per gli effetti della registrazione;

[12]5. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti spediti dalle Autorita', dalle Amministrazioni e dai Funzionari ed Uffici pubblici, qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle Curie o Cancellerie religiose e dai Ministri di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili;

[13]6. Gli originali e le copie delle offerte per componimento delle contravvenzioni ai Regolamenti di polizia urbana e rurale.

[14]§ 4.

[15]Saranno scritti sulla carta da lire una:

[16]7. Le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte, non che gli atti indicati al n. 2 del precedente articolo 9, quando non si voglia far uso della carta speciale ivi stabilita; 2

[17]8. Gli originali e le copie (compresi i protocolli) degli atti rogati dai Notari, esclusi quelli designati ai numeri 3, 22, 23, 24 e 25 del presente articolo, e 37, 38 e 39 del successivo articolo 20;

[18]9. Gli originali degli atti celebrati, e le copie autenticate dai Cancellieri, Segretari ed altri Funzionari e Ufficiali giudiziari od amministrativi in quanto non concernono la materia contenziosa e di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, esclusi gli atti e scritti indicati ai numeri 3, 22, 23 e 24 del presente articolo, 38 e 39 del successivo articolo 20; 1

[19]10. Gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termine delle Leggi civili e commerciali debbonsi fare nella Gazzetta ufficiale ed in altri giornali destinati alle inserzioni giudiziali;

[20]11. Le dichiarazioni o scritture d'abbuonamento dei dazi o gabelle;

[21]12. Le copie, estratti, note e certificati che si rilasciano dagli Agenti di cambio e dai Sensali, Mezzani o pubblici Mediatori, riguardanti affari commerciali;

[22]13. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, non che i certificati d'ogni genere che si rilasciano dagli Uffici ipotecari;

[23]14. Gli originali e le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilita' pubblica;

[24]15. Le copie ed estratti degli atti, titoli, documenti e registri depositati nei pubblici archivi, in quelli delle Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri Corpi morali; come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle Curie o Cancellerie religiose e presso i Ministri di qualsiasi culto, quando sono destinate ad uso civile;

[25]16. Le copie autentiche degli atti e scritti i di cui originali non sieno ritenuti dai Notari;

[26]17. Gli estratti dei libri o registri rilasciati e autenticati da qualsiasi pubblico Ufficiale;

[27]18. Oltre quelli accennati al numero 6 del presente articolo, gli originali e le copie delle obbligazioni per componimento delle contravvenzioni alle Leggi ed ai Regolamenti;

[28]19. Le copie delle sentenze dei Pretori spedite o autenticate in qualunque forma dai Cancellieri ed altri Funzionari ed Ufficiali dell'ordine giudiziario; 1

[29]20. Gli originali e le copie di tutte le sentenze, decreti, atti, deliberazioni e provvedimenti che occorrono nei procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria davanti a qualsiasi Tribunale collegiale, Consiglio o Corte, firmati da qualsivoglia Giudice, Arbitro, Perito, Cancelliere, Avvocato, Causidico, Usciere o Notaro commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause ed alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti; 1

[30]21. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai Pretori per commissione o delegazione di un Tribunale o altra Autorita' giudiziaria superiore. 1

[31]§ 5.

[32]Saranno scritti sulla carta da lire due:

[33]22. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, anche fatte per atto notariale; gli originali e le copie delle procure speciali per un atto o contratto, ancorche' soggetto alla registrazione, e delle procure per intervenire alle deliberazioni dei Corpi riconosciuti dalla Legge; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore dei discendenti, e del marito in favore della moglie, nei casi nei quali tale consenso o autorizzazione e' dalla Legge richiesto. 1

[34]Le disposizioni di questo numero non sono applicabili alle procure per comparire innanzi ai Pretori;

[35]23. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali, e quelle dei marinari e dei giovani sottoposti alla leva militare onde ottenere passaporto all'estero;

[36]24. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, giusta le disposizioni del Codice di procedura civile, eccettuate le copie delle sentenze dei Pretori; 1

[37]25. Gli originali degli atti di ricevimento dei testamenti segreti, e gli originali dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1882, n. 835

1

La L. 29 giugno 1882, n. 835 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono del pari abrogate le disposizioni concernenti gli atti giudiziari contenute nei numeri 3, 9, 19, 20, 21, 22 e 24 dell'articolo 19, e nel n° 22 dell'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col Regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (Serie 2ª)".

L. 14 luglio 1887, n. 4702

2

La L. 14 luglio 1887, n. 4702 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "E' portata da lire 25 a lire 50 la pena pecuniaria per le contravvenzioni all'art. 19, n. 7, della legge 13 settembre 1874, n. 2077".

Testo vigente dal 31 luglio 1887 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art19 · fonte su Normattiva