Art. 77
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[1]Le tasse stabilite dalla presente Legge saranno soggette all'aumento di due decimi.
[2]Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento soprindicato le tasse di bollo non eccedenti singolarmente i 10 centesimi.
[3]Nella liquidazione della sovrimposta non sara' tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.
Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 15 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva