Art. 77

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[1]Le tasse stabilite dalla presente Legge saranno soggette all'aumento di due decimi.

[2]Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento soprindicato le tasse di bollo non eccedenti singolarmente i 10 centesimi.

[3]Nella liquidazione della sovrimposta non sara' tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo.

Testo vigente dal 9 ottobre 1874 al 15 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2077~art77 · fonte su Normattiva