Art. 77
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[1]Le tasse stabilite dalla presente Legge saranno soggette all'aumento di due decimi.
[2]Saranno tuttavia eccettuate dall'aumento soprindicato le tasse di bollo non eccedenti singolarmente i 10 centesimi.
[3]Nella liquidazione della sovrimposta non sara' tenuto conto delle frazioni inferiori a mezzo centesimo, e saranno valutate ad un centesimo intiero le frazioni superiori al mezzo centesimo. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1891, n. 313
4La L. 30 giugno 1891, n. 313 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sovrimposta di due decimi, stabilita dall'art. 77 del testo unico di legge sulle tasse di bollo approvato col Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2077, e' estesa alla tassa annuale dell'uno per cento imposta dall'art. 25 della legge 30 aprile 1874, n 1920, sulla circolazione dei biglietti, o titoli equivalenti pagabili al portatore e a vista, degli istituti di emissione".
Testo vigente dal 15 luglio 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 4 su Normattiva