Art. 108

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 107, con le modificazioni derivanti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430; 29 giugno 1882, n. 835; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 7; e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]E' vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, sen che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto in parte trascritta.

[3]E' vietato altresi' agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti o documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presenta non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo.

[4]Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sara' punita coll'ammenda di lire 12 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art108 · fonte su Normattiva