Art. 108
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[2]E' vietato agli avvocati e procuratori di trascrivere nei ricorsi, nelle comparse ed istanze di qualunque natura, come a fondamento di domande, di azioni o di eccezioni in giudizio, il tenore in tutto o in parte degli atti o contratti stipulati tanto nel Regno che in paese estero, sen che sia fatta menzione, a norma del precedente articolo del luogo e data della registrazione della scrittura in tutto in parte trascritta.
[3]E' vietato altresi' agli avvocati e procuratori di produrre in giudizio per originale o per copia atti o documenti se l'originale o la copia dell'atto o documento presenta non contiene la menzione della seguita registrazione nel modo accennato nel precedente articolo.
[4]Ciascuna contravvenzione a questa disposizione sara' punita coll'ammenda di lire 12 a carico degli avvocati o procuratori, i quali saranno inoltre tenuti al pagamento delle tasse e delle pene pecuniarie incorse per la non fatta registrazione dell'atto trascritto o presentato, salvo per queste il loro regresso verso le parti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva