Art. 109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898. Leggi il testo vigente →
[2]Le autorita' giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti o contratti verbali soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, ovvero su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova della seguita denunzia dell'eredita' o del legato, o comprovato l'integrale pagamento della tassa a norma dell'art. 101, incorreranno nella pena in proprio di lire 12 per ogni contravvenzione, e saranno altresi' tenuti al pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi, per l'eredita' o per il legato, salvo per queste il regresso.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva