Art. 109
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[2]Le autorita' giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti o contratti verbali soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, ovvero su domande di eredi e legatari senza che, trascorsi i termini stabiliti dalla presente legge, sia data la prova della seguita denunzia dell'eredita' o del legato, o comprovato l'integrale pagamento della tassa a norma dell'art. 101, incorreranno nella pena in proprio di lire 12 per ogni contravvenzione, e saranno altresi' tenuti al pagamento delle tasse e pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi, per l'eredita' o per il legato, salvo per queste il regresso. 12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367
2Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".
Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 2 su Normattiva