Art. 112
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[1]Legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 11.
[2]Gl' istituti di credito, le societa', gli enti e le ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi, quanto provvisori, non potranno prendere qual siasi nota nelle loro scritture, ne' addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne prima fatta denunzia all'ufficio del registro.
[3]Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come e' stabilito pei detentori con l'articolo precedente: e salva la responsabilita' solidale anche per la tassa che fosse tuttora da ricuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 26 novembre 1900 · versione 0 su Normattiva