Art. 112

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[1]Legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 11.

[2]Gl' istituti di credito, le societa', gli enti e le ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi, quanto provvisori, non potranno prendere qual siasi nota nelle loro scritture, ne' addivenire ad altre operazioni in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza averne prima fatta denunzia all'ufficio del registro.

[3]Omettendosi questa denunzia, i contravventori incorreranno in una pena uguale all'ammontare della tassa dovuta per legge sui titoli ed azioni, come e' stabilito pei detentori con l'articolo precedente: e salva la responsabilita' solidale anche per la tassa che fosse tuttora da ricuperarsi a carico degli eredi e legatari sui detti titoli, azioni o certificati. 2356789

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

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Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

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Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

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Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

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Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

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Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1° del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276

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Il Regio Decreto 2 giugno 1910, n. 276, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione, previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249

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Il Regio Decreto 27 marzo 1911, n. 249, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione, previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Testo vigente dal 14 aprile 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art112 · fonte su Normattiva