Art. 116
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[2]I notari, i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto.
[3]Il ricevitore apporra' il visto al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
[4]La presentazione dei repertori dovra' farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di sei lire per ogni dieci giorni di ritardo. Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena. Questa pena sara' applicata ai notari, ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepassera' il mese.
[5]Se il ritardo sara' piu' lungo di un mese, il notaio, il segretario, delegato o capo d' amministrazione o stabilimento pubblico, il cancelliere o l'usciere che se ne rendera' colpevole incorrera' nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potra' inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.
[6]Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovra' denunziare il caso al procuratore del Re, il quale provochera' dall'autorita' competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.
[7]Il ricevitore sara' tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva