Art. 116

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 113; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 4, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]I notari, i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, i cancellieri giudiziari e gli uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

[3]Il ricevitore apporra' il visto al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

[4]La presentazione dei repertori dovra' farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di sei lire per ogni dieci giorni di ritardo. Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena. Questa pena sara' applicata ai notari, ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, ai cancellieri ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepassera' il mese.

[5]Se il ritardo sara' piu' lungo di un mese, il notaio, il segretario, delegato o capo d' amministrazione o stabilimento pubblico, il cancelliere o l'usciere che se ne rendera' colpevole incorrera' nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potra' inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

[6]Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovra' denunziare il caso al procuratore del Re, il quale provochera' dall'autorita' competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

[7]Il ricevitore sara' tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati. 12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Testo vigente dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art116 · fonte su Normattiva