Art. 118
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[2]Oltre la presentazione prescritta col precedente art. 116, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire centoventi in caso di rifiuto, o dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.
[3]In questo caso l'agente dell'amministrazione del registro richiedera' l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva