Art. 118

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 115; 14 luglio 1887, n. 4702, art. 4, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Oltre la presentazione prescritta col precedente art. 116, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire centoventi in caso di rifiuto, o dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

[3]In questo caso l'agente dell'amministrazione del registro richiedera' l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art118 · fonte su Normattiva