Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →
[2]Oltre la presentazione prescritta col precedente art. 116, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire centoventi in caso di rifiuto, o dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.
[3]In questo caso l'agente dell'amministrazione del registro richiedera' l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva