Art. 119

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 116, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire sessanta per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come e' detto nell'art. 118.

[3]Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art. 73 per gli atti dei quali sono depositari, purche' non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volonta' finche' sono viventi i testatori.

[4]Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro piu' di quattro ore per ciascun giorno.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art119 · fonte su Normattiva