Art. 119

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1907 al 21 giugno 1910. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 116, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri dello stato civile, dell'anagrafe o censimento della popolazione, del catasto, dei ruoli delle contribuzioni, e tutti gli altri incaricati degli archivi pubblici saranno tenuti di comunicare, senza che siano esportati, ad ogni richiesta i loro registri e minute di atti ai ricevitori ed impiegati del registro, e di lasciarne prendere senza spesa le note gli estratti e le copie che si ravviseranno necessarie nell'interesse dell'amministrazione, sotto pena di lire sessanta per ciascun rifiuto comprovato per mezzo di processo verbale del ricevitore od altro impiegato, assistito come e' detto nell'art. 118.

[3]Queste disposizioni si estendono anche ai funzionari ed ufficiali indicati dall'art. 73 per gli atti dei quali sono depositari, purche' non si tratti di testamenti o altri atti di ultima volonta' finche' sono viventi i testatori.

[4]Le comunicazioni sopra indicate non potranno richiedersi nei giorni festivi, e le visite a questo effetto nei luoghi di deposito degli atti o registri non potranno durare per parte dei ricevitori ed impiegati del registro piu' di quattro ore per ciascun giorno. 123567

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

1

Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367

2

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 367, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188

3

Il Regio Decreto 1 giugno 1901, n. 188, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468

5

Il Regio Decreto 23 novembre 1902, n. 468, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;".

Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496

6

Il Regio Decreto 17 settembre 1904, n. 496, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389

7

Il Regio Decreto 4 luglio 1907, n. 389, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, e dall'art. 1° del regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114;".

Testo vigente dal 19 luglio 1907 al 21 giugno 1910 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art119 · fonte su Normattiva