Art. 120
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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, 117, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.
[2]Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire sessanta, previa richiesta ufficiale e salvi i casi d'urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva