Art. 120

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1898 al 24 dicembre 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, 117, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Le persone, i funzionari e gli ufficiali tutti indicati dall'articolo precedente dovranno, sotto pena di lire sessanta, previa richiesta ufficiale e salvi i casi d'urgenza, dentro il termine di giorni otto, rilasciare gratuitamente in carta libera, autenticati dalla loro firma e bollo, al ricevitore del registro, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45

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Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".

Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 24 dicembre 1921 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art120 · fonte su Normattiva