Art. 126
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[2]Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:
[3]1° Dopo due anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.
[4]Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;
[5]2° Dopo tre anni dal giorno della presentata denunzia, qualora si tratti di omissioni di beni nelle denunzie delle successioni o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;
[6]3° Dopo tre anni dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;
[7]4° Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate. Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione o della presa di possesso del beneficio o della cappellania.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 10 giugno 1916 · versione 0 su Normattiva