Art. 126
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[2]Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:
[3]1° Dopo due anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia. 24
[4]Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate;
[5]2° Dopo tre anni dal giorno della presentata denunzia, qualora si tratti di omissioni di beni nelle denunzie delle successioni o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie;
[6]3° Dopo tre anni dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;
[7]4° Dopo dieci anni dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per la esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate. Per le successioni aperte all'estero, e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione o della presa di possesso del beneficio o della cappellania. 121419
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 621
12Il Decreto Luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 621, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di prescrizione stabiliti dagli articoli 126 e 127 della legge sulle tasse di registro, tanto per la azione dei contribuenti diretta a chiedere la restituzione di tasse pagate in piu', quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse non pagate o pagate in meno, sono prorogati di un anno".
Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558
14Il Decreto Luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 558, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che ono prorogati fino a un anno dopo la pubblicazione dalla pace, tanto per l'azione dei contribuenti diretta a conseguire il rimborso di tasse indebitamente pagate, quanto per la riscossione da parte dello Stato delle tasse dovute e non pagate o delle differenze dovute su quelle pagate in meno, i termini di prescrizione stabiliti dal presente articolo.
L. 11 agosto 1921, n. 1083
19La L. 11 agosto 1921, n. 1083, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, numero 1)) che sono prorogati sino al 30 giugno 1924 i termini di prescrizione stabiliti dal presente articolo.
Il Regio D.L. 22 gennaio 1922, n. 107, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "I termini di prescrizione di cui al n. 1 dell'art. 126 ed all'articolo 127 del testo unico della legge sulle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, sono portati a tre anni".
Testo vigente dal 1 marzo 1922 al 22 dicembre 2008 · versione 22 su Normattiva