Art. 152
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[2]Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'art. 74 delle presente legge:
[3]1° I contratti di trasporti per terra o per acqua, fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui e' cenno negli articoli 389 e 390 del codice di commercio;
[4]2° I contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio, anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcune delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa pero' questa speciale esenzione, quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro rilasciato a norma del penultimo alinea dell'art. 33 del codice di commercio.
[5]In quest' ultimo caso il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data del rilascio della copia o dell'estratto che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire dodici per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcune delle parti o di chi le rappresenta, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciassero, saranno esenti dalla registrazione.
[6]Prima di consegnare alle parti interessate quelle copie quegli estratti che, agli effetti della registrazione, sono considerati come atti originali, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro, in margine alla trascrizione del contratto, la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, sotto pena di lire dodici per ogni omissione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 18 marzo 1898 · versione 0 su Normattiva