Art. 152
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[2]Sono pure esenti dalla registrazione, ma solamente sino a che non se ne faccia uso a norma delle disposizioni dell'art. 74 delle presente legge:
[3]1° I contratti di trasporti per terra o per acqua, fatti coi commissionari di tali trasporti, quando non sono altrimenti ridotti in iscritto che per mezzo della lettera di vettura di cui e' cenno negli articoli 389 e 390 del codice di commercio;
[4]2° I contratti di merci, noleggio ed altri simili di commercio, anche fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando non contengono la firma di alcune delle parti contraenti o dei loro mandatari. Cessa pero' questa speciale esenzione, quanto ai contratti fatti col ministero dei pubblici mediatori, quando la firma di alcuna delle parti, o di chi le rappresenta, sia stata apposta o sulla copia o sull'estratto del registro rilasciato a norma del penultimo alinea dell'art. 33 del codice di commercio.
[5]In quest' ultimo caso il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 74 per la registrazione del contratto, decorre dalla data del rilascio della copia o dell'estratto che i pubblici mediatori saranno sempre in obbligo di indicare prima della loro sottoscrizione, sotto pena di lire dodici per ciascuna omissione. Le prime copie e gli estratti sopraindicati, quando contengono la firma di alcune delle parti o di chi le rappresenta, per gli effetti della registrazione sono considerati come atti originali. Le altre copie o gli estratti che successivamente si rilasciassero, saranno esenti dalla registrazione.
[6]Prima di consegnare alle parti interessate quelle copie quegli estratti che, agli effetti della registrazione, sono considerati come atti originali, i pubblici mediatori dovranno riportare sul loro registro, in margine alla trascrizione del contratto, la nota della seguita registrazione del contratto medesimo, sotto pena di lire dodici per ogni omissione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
1Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 116, 118, 119, 120, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897 n. 217;".
Testo vigente dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900 · versione 1 su Normattiva