Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 43.
[2]Negli atti di liberazione andra' soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.
[3]Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.
[4]In tutti i casi nei quali esista un patto relativo agli interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di la' di cinque annate.
[5]Nei casi di concordato dipendente da fallimento, la tassa di quietanza si percepira' sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.
[6]Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici, l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applichera' sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
[7]Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualita' per terze persone, sara' dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorache' il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252 del codice civile, n. 1, e dell'art. 1253, nn. 1 e 4.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva