Art. 44

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 43.

[2]Negli atti di liberazione andra' soggetto a tassa proporzionale il totale delle somme per le quali il debitore rimane liberato.

[3]Alla sorte principale dovranno aggiungersi gli interessi dei quali l'atto faccia specificata liberazione.

[4]In tutti i casi nei quali esista un patto relativo agli interessi, ma non si esprima il loro ammontare, e manchino le tracce per liquidarli, si presumeranno pendenti quelli decorsi dalla data dell'atto, e mai al di la' di cinque annate.

[5]Nei casi di concordato dipendente da fallimento, la tassa di quietanza si percepira' sulla somma pagata per effetto del concordato medesimo.

[6]Nelle compensazioni del rispettivo debito, fra due persone debitrici, l'una dell'altra, la tassa proporzionale si applichera' sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.

[7]Nelle quietanze rilasciate a coloro che pagano debiti, o procedono ad affrancazione, riscatto o risoluzione di rendite, censi od annualita' per terze persone, sara' dovuta la tassa stabilita per le cessioni di detti titoli, ognorache' il pagamento produca surrogazione a tenore dell'art. 1252 del codice civile, n. 1, e dell'art. 1253, nn. 1 e 4.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art44 · fonte su Normattiva